L’ESPERTO RISPONDE   

(a cura di Carlo Barbieri, Il Sole 24 Ore Scuola)

 

• VANDALISMO A SCUOLA

 

Domanda: Qual è la normativa relativa al risarcimento da parte degli allievi dei danni che causano per atti di vandalismo.

 

Risposta: Con il Dpr 24 giugno 1998, n. 249 è stato emanato lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che accoglie e sviluppa le indicazioni della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (circolare ministeriale n. 371 del 2 settembre 1998).

E’ una norma che costituisce parte integrante del processo di attuazione dell’autonomia e traccia i diritti degli alunni e anche i doveri.

L’articolo 3, punto 5, del citato decreto precisa che gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

E al punto 5 dell’articolo 4 si legge che <<le sanzioni sono sempre ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno>>.

La novità interessante è rappresentata dal fatto che le scuole sono tenute ad emanare il regolamento che individui i comportamenti che configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni (articolo 3 del decreto citato) e le sanzioni da erogare in caso di bisogno.

 

 

• SPECIALIZZAZIONI E ABILITAZIONI

 

Domanda: Quale tipo di abilitazione conseguiremo al termine dei due anni di specializzazione (S.I.S.). La stessa di coloro che frequentano i corsi abilitanti riservati di 100 ore coll’inserimento in 5a fascia?

 

Risposta: La legge 341 del 19 novembre 1990 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, al comma 2 dell’articolo 4 attribuisce alle università il compito di provvedere alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti  nelle scuole secondarie, con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi.

L’esame finale per il conseguimento del diploma, da parte degli alunni di dette scuole di specializzazione, ha valore di esame di Stato e abilita l’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

Il Dpr 31 luglio 1996, n. 470, all’articolo 1 istituisce la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria per conseguire le finalità di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 341 citata.

E ancora all’articolo 4, comma 2, del Dm del 26 maggio 1998 (in G.U. n. 153 del 3 luglio 1998) viene ribadito che l’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea posseduti dagli specializzandi.

L’abilitazione che si consegue al termine del corso di specializzazione è quindi valida a tutti gli effetti come quella che si consegue in un normale concorso.

 

 

 

  INCIDENTE IN PALESTRA

 

Domanda: Sono un insegnante di educazione fisica e nelle mie ore di lezione un mio alunno è stato vittima di un piccolo incidente.

Soccorso dal sottoscritto ho constatato che il danno era di piccola entità.

Non contento ho accompagnato l’alunno in vice presidenza per chiedere che si provvedesse a farlo accompagnare in ospedale o quantomeno a chiamare un’ambulanza.

Mi veniva risposta che era mia cura chiamare l’ambulanza o addirittura con la mia auto privata accompagnarlo in ospedale. Mi sono rifiutato in quanto non ritenevo compito del sottoscritto assumersi responsabilità di tali entità.

Primo perché non ho una copertura sulla mia auto di R .C . contro terzi; secondo perché l’alunno era minorenne, e terzo la mia auto era in pessime condizioni.

 

 

Risposta: Di fronte ad un piccolo incidente per il quale non si prevedono conseguenze gravi, all’alunno infortunato vengono prestate le prime cure attraverso la struttura infermieristica presente nell’infermeria della scuola o della palestra.

Se il docente di educazione fisica, trattandosi di infortunio in palestra, ritiene che l’alunno infortunato abbia bisogno di cure ospedaliere, deve chiamare l’ambulanza medica per provvedere al trasporto dell’infortunato; in nessun caso l’alunno deve essere trasportato con l’automezzo dell’insegnante o di altri.

In questi casi chi trasporta l’alunno è sicuramente responsabile dell’incolumità del trasportato.

Quindi è pienamente giustificato l’insegnante che non trasporta l’alunno infortunato.

 

• ASSENZE GIUSTIFICATE

 

Domanda: Vorrei sapere qual è la normativa riguardo le assenze per motivi di famiglia durante gli esami di maturità. Sono supplente a tempo determinato, per nomina da parte del preside di una scuola secondaria. Dovendo essere presente a scuola come docente interno, le chiedo se è possibile chiedere preventivamente 1-2 giorni di assenza per motivi familiari: matrimonio di un parente stretto fuori città. Faccio presente che il mio contratto scadrà in data 9/11/2001 in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico.

 

 

Risposta: La circolare ministeriale 18 giugno 1999 (protocollo n. 8002/b/l/A9) tratta l’assenza temporanea dei componenti delle commissioni giudicatrici agli esami di stato (ex maturità) e specifica quanto segue:

a)      per assenza temporanea si deve intendere un’assenza non superiore ad un giorno;

b)      l’ipotesi di assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati e configura, comunque, una circostanza eccezionale riferibile a non più di un componente della commissione (sembra quindi doversi escludere la partecipazione alla celebrazione del matrimonio di un parente, anche stretto);

c)      per il prosieguo delle operazioni d’esame (correzione delle prove scritte o espletamento dei colloqui) deve essere assicurata  la presenza in commissione del Presidente o di un suo delegato e di almeno due commissari per ciascun area disciplinare.

 

 

• MATEMATICA

 

Domanda: Mi sono immatricolata al corso di Laurea in Matematica presso l’Università degli studi di Milano nell’anno accademico 1995/1996 e mi laureerò nel prossimo luglio 2001.

Dato che vorrei dedicarmi all’insegnamento, desidererei sapere: è ragionevole sperare in un’ammissione in ruolo in tempi brevi? Per poter insegnare matematica e fisica nelle scuole secondarie superiori, dovrò frequentare il biennio della scuola di specializzazione dell’Università, o sarà sufficiente la laurea? È vero che sarà bandito a breve termine un concorso riservato per laureati in matematica? In un’Università si dice che i laureati entro il 2002 potranno a tutti i futuri concorsi per l’insegnamento secondario anche senza aver frequentato la scuola di specializzazione: è vero?

 

Risposta: Anche con la sola laurea è possibile ottenere una supplenza presso un istituto scolastico di primo o secondo grado. Ma il titolo che da diritto all’insegnamento è l’abilitazione.

Per i giovani laureati che intendono dedicarsi all’insegnamento medio o medio superiore è consigliabile la frequenza al biennio della scuola di specializzazione attivata ormai presso molte Università. Per poter ottenere una nomina a tempo indeterminato (ruolo) occorre vincere un concorso a cattedre. Quello che avverrà in futuro non è di facile previsione.

 

 

• SPECIALIZZAZIONI

 

Domanda: Sono un’insegnante di lettere assunta con contratto a tempo indeterminato dal 01/10/1999 presso una scuola Media statale di I grado. Desidererei sapere in quale modo potrei utilizzare nell’ambito scolastico, in luogo dell’attuale insegnamento, il diploma biennale di specializzazione di formatore in educazione familiare rilasciato dall’Università pontificia salesiana di Roma, conseguito successivamente alle lauree in Pedagogia e in Filosofia.

 

 

Risposta: Il diploma in possesso dalla lettrice ( diploma biennale di specializzazione di formatori in educazione familiare conseguito presso l’Università pontificia salesiana di Roma, in aggiunta e successivamente alla laurea in Filosofia e Pedagogia), può rientrare nella casistica di cui al punto C (tipi di titolo), della tabella di valutazione dei titoli, ai fini della mobilità del personale docente e allegata al vigente contratto in materia.

Per avere la prevista valutazione di punti cinque, di cui alla tabella sopra citata, il diploma di specializzazione deve essere stato conseguito in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal Dpr 162/1982 ovvero dalla legge 341/1990 (articoli 4,6 e 8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari pareggiati (si veda la nota 11 al punto C della tabella citata).

 Attualmente la valutazione del titolo in possesso dalla lettrice (sempre che rientri nella casistica di cui al più delle volte citato punto C della tabella di valutazione dei titoli), consiste dunque nella valutazione di un titolo culturale in aggiunta a quelli che hanno accesso all’insegnamento.

 

 

·        ORARIO SETTIMANALE

 

Domanda:

1)      È possibile ridurre le ore di lezioni a 5° minuti?

2)      Le frazioni orarie vanno recuperate soltanto dai docenti o anche dagli alunni?

3)      Chi si assume la responsabilità di decidere per la riduzione oraria: il capo d’Istituto, il consiglio di Istituto o il collegio dei docenti?

4)      Da chi va, appunto, approvato l’orario definitivo?

 

Risposta: Con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica regolata Dpr 275 dell’8 marzo 1999, ogni istituzione scolastica predispone il Piano dell’offerta formativa e tra le altre cose regola i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. Quindi può anche ridurre la durata dell’ora di lezione nel rispetto del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, di modo che, quale che sia la durata delle ore di lezione, i docenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di lavoro complessivi contrattualmente fissati. Il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico è elaborato dal collegio dei docenti dell’istituto e adottato dal consiglio di circolo di istituto (ai sensi del comma 3, articolo 3 capo I del Dpr 275 citato).

 

 

• DIPLOMA TRIENNALE

 

Domanda: Sono un insegnante di ruolo di scuola elementare in possesso oltre al diploma di scuola magistrale, anche del diploma triennale di Terapista della riabilitazione. Il decreto 27/7/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/8/2000, ha stabilito equipollenza di detto diploma al diploma universitario di Fisioterapista. Chiedo, pertanto, se il diploma triennale di Terapista della riabilitazione può essere valutato, a fini del punteggio, del Provveditorato di appartenenza.

 

Risposta: Non essendo precisata nel quesito proposto la graduatoria per il quale dovrebbe essere valutato il titolo di studio, prendiamo in esame l’ordinanza ministeriale n. 26 del 2 febbraio 2000 relativa alla mobilità del personale della scuola.

L’allegato D – tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per i trasferimenti del personale docente – titoli generali –  lettera D – assegna tre punti ad ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

 

 

PUBBLICO E PRIVATO

 

Domanda: Vorremmo conoscere se:

1)      In una eventuale immissione in ruolo in qualsiasi ordine scolastico sia possibile richiedere un contratto part time;

2)      E’ possibile insegnare in una scuola pubblica con eventuale contratto part time e tenere la dirigenza di una scuola privata;

3)      E’ possibile tenere una cattedra di 18 ore presso una scuola pubblica e contemporaneamente usufruire di una cattedra dimezzata in una scuola privata.

 

Risposta: L’articolo 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 stabilisce che l’amministrazione scolastica può costruire rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno nei limiti del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti di ciascun ruolo.

Al dirigente della scuola privata, legalmente riconosciuta o paritaria, è vietato il contemporaneo insegnamento nella scuola statale. Il docente di scuola statale con rapporto di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali), non può assumere incarichi nella scuola privata legalmente riconosciuta o paritaria  (articolo 508 del Dlgs 297/94).

 

 

• COMMISSIONE D’ESAME

 

Domanda: Desidererei sapere se è possibile essere presenti contemporaneamente nelle commissioni relative all’esame di maturità della scuola media superiore e agli esami di licenza media e della media inferiore. Esiste un decreto legge oppure una circolare ministeriale a riguardo?

 

 

Risposta: Non si conosce una circolare o un altro provvedimento che consenta a un docente di essere contemporaneamente nella commissione dell’esame di Stato (ex maturità) e nella commissione dell’esame di licenza di scuola media.

Però non mancano i casi in cui il fatto è accaduto.

 

 

• PARITÀ

 

Sono un’insegnante  “collaboratore coordinato e continuativo”, con pagamento di contributo e ritenute fiscali, in una scuola privata, vorrei sapere se il mio contratto è ritenuto valido per il conteggio del 75% richiesto per ottenere la parità scolastica da parte della scuola o se devo considerarmi nel 15% dei prestatori d’opera citati della circolare  ministeriale n. 163. Inoltre, a fronte di titoli e non abilitazioni richieste gli insegnanti, non mi sembra di aver letto niente riguardo ai dirigenti scolastici di scuole private, anche riconosciute, può essere preside chiunque?

 

Renato Fossari, Trento

 

La circolare ministeriale n. 163 protocollo 63/VD del 15 Giugno 2000 tratta le prime indicazioni applicative relative alla legge 62/2000 sulla parità scolastica; in merito al rapporto di lavoro che intercorre tra la scuola e i docenti stabilisce che il titolare della gestione della scuola debba dichiarare che il contratto di lavoro individuale per tutto il personale deve essere conforme ai contratti collettivi di settore, cioè all’associazione alla quale appartiene la scuola che chiede la parità, nel limite di un quarto delle prestazioni complessive per il personale docente, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazioni d’opera. Il collaboratore coordinato e continuativo può rientrare nel 75% richiesto per la parità se il contratto dell’associazione sindacale alla quale appartiene la scuola prevede il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In caso contrario il collaboratore rientra nel 25% dei docenti a prestazione d’opera. In merito occorre comunque precisare che i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati tali a tutti gli effetti, infatti acquisiscono al diritto di riconoscimento dell’anno scolastico relativo punteggio.

 

 

GITE

 

I docenti di una scuola materna hanno chiesto di effettuare un viaggio di istruzione in una località distante 800 km circa. Personalmente sono contrario poiché l’iniziativa pur rientrante nel progetto della scuola, è rischiosa e non è contemplata né dal regolamento del circolo né dalle circolari ministeriali. Però i docenti sono convinti che il viaggio sia possibile, rifacendosi alla circolare ultima sui viaggi d’istruzione e all’autonomia scolastica. Qual è la giusta posizione?

 

Leonardo Capaldo, Rovigo

 

Il comma 6 dell’articolo 14 del Dpr 275/99 regolamento sull’autonomia scolastica, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche (fatte salve quelle del successivo articolo 15 che sono poche) e, relativamente alle “visite guidate” lascia ai consigli di circolo la responsabilità di deliberare le iniziative utilizzando gli orientamenti programmatici dei consigli di classe e la promozione del collegio docenti. Trattandosi di una scuola materna, un viaggio di 800 km sembrerebbe eccessivo: meno rischiosa sembrerebbe una visita guidata da svolgersi nell’arco di un solo giorno. Comunque, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, la gita è possibile cercando di prendere tutte le precauzioni intese a ridurre i rischi, vale a dire:

-         partecipazione di una buona rappresentativa di genitori (con oneri finanziari a loro carico);

-         scelta di un mezzo di trasporto sicuro, confortevole, e, se è un automezzo, dotato di almeno due autisti;

-         docenti accompagnatori in numero sufficiente;

-         docenti di sostegno se partecipano alunni bisognosi (almeno uno per ogni due alunni);

-         eliminazione degli spostamenti nelle ore notturne;

-         garanzia di tutti i partecipanti di una polizza infortuni;

-         previsione nella necessità di dover ricorrere a cure mediche e ospedaliere; e quanto altro può essere utile per la tranquillità del viaggio e dell’esito dello stesso.